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UFFICIALE – Ricorso Juve Napoli, le motivazioni del CONI: “Il Napoli ha agito senza malafede e in piena coerenza con quanto stabilito dalla normativa vigente”

UFFICIALE – Ricorso Juve Napoli, le motivazioni del CONI: “Il Napoli ha agito senza malafede e in piena coerenza con quanto stabilito dalla normativa vigente”

UFFICIALE – Ricorso Juve Napoli, le motivazioni del CONI: “Il Napoli ha agito senza malafede e in piena coerenza con quanto stabilito dalla normativa vigente”

Lo scorso 22 dicembre il Collegio di Garanzia del CONIĀ ha ufficialmente accolto il ricorso del Napoli, Una sentenza che aspettavano tutti, e che ribalta quanto detto dai due gradi precedenti di giustizia sportiva. Annullato dunque il 3 a 0 a tavolino e la penalitĆ  di un punto in classifica. Partita con la Juventus da rigiocare.

Oggi il CONI ha pubblicato le motivazioni di questa sentenza. Non cā€™ĆØ stata condotta premeditata da parte del Napoli nellā€™azione di non partire per Torino. La societĆ  azzurra si ĆØ semplicemente attenuta alle direttive dellā€™ASL.

La motivazione

Secondo le Sezioni Unite del Collegio di Garanzia, le decisioni dei giudici endofederali non hanno tenuto conto del sistema disegnato dal legislatore emergenziale e, in particolare, del criterio della gerarchia delle fonti. La societĆ  Napoli ha applicato il Protocollo FIGC vigente allā€™epoca dei fatti di causa. Tale protocollo rimandava alla circolare del Ministero della Salute del 18 giugno 2020. Secondo la quale spettava allā€™ASL territorialmente competente la gestione della proceduta da attivare in caso fosse accertata la positivitĆ  al Covid-19 di un calciatore.

Ne discende ā€“ secondo le Sezioni Unite del Collegio di Garanzia ā€“ che la richiesta di informazioni e chiarimenti da parte del Napoli costituiva diretta applicazione della suddetta circolare, atto normativamente superiore, rispetto al quale cedono tutte le norme federali incompatibili con la medesima.

Secondo il Collegio di Garanzia, il provvedimento di legge o di carattere amministrativo emesso dalle competenti autoritĆ  che, per tutelare lā€™interesse pubblico a cui sono preposte, impone prescrizioni comportamentali o divieti che rendono impossibile la prestazione dellā€™obbligato indipendentemente dalla sua volontĆ  (cosiddetto factum principis), non puĆ² essere ravvisato nella nota della ASL Napoli 2 del 4 ottobre 2020, ma deve essere individuato nelle due note della ASL Napoli 1 del 3 ottobre 2020. Dunque, lā€™atto oggettivamente impeditivo della prestazione del Napoli risale giĆ  al 3 ottobre 2020. Ne consegue, secondo il Collegio di Garanzia, che il Napoli ha agito senza malafede e in piena coerenza con quanto stabilito dalla normativa vigente. Di conseguenza, nessuna responsabilitĆ  puĆ² essere addebitata alla societĆ  in questione.

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